La richiesta alternativa è quindi che i Paesi colpiti ricevano finanziamenti e tecnologie per la transizione industriale, invece di affrontare soltanto un prelievo alla frontiera che potrebbe ridurre la competitività delle loro esportazioni.
Il regime definitivo del CBAM è entrato in vigore il 1° gennaio 2026, dopo una fase transitoria — dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 — durante la quale gli importatori dovevano comunicare le emissioni incorporate nei prodotti senza acquistare e restituire certificati.
La prima fase riguarda:
Gli importatori che introducono nell’UE più di 50 tonnellate di beni coperti dal meccanismo devono richiedere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. Devono poi acquistare certificati legati alle emissioni incorporate nei prodotti importati. L’obiettivo è avvicinare il costo del carbonio sostenuto dalle merci importate a quello affrontato da produzioni comparabili nell’UE, riconoscendo un eventuale prezzo del carbonio già pagato nel Paese d’origine.
La Commissione europea ha indicato un prezzo di 75,36 euro per tonnellata di CO₂ nel primo trimestre 2026 e di 75,28 euro nel secondo trimestre. Il prezzo del certificato, da solo, non determina però l’importo finale dovuto: contano anche le emissioni verificate, i valori di riferimento del prodotto, il fattore di applicazione previsto per quell’anno e il prezzo del carbonio già versato all’estero.
Acciaio e alluminio sono prodotti ad alta intensità emissiva direttamente inclusi nel CBAM. Gli esportatori devono quindi affrontare due problemi collegati: il potenziale costo dei certificati e gli obblighi amministrativi necessari per misurare, verificare e documentare le emissioni incorporate.
Quando i dati forniti dal produttore non sono considerati sufficientemente affidabili, l’importatore può dover ricorrere a valori predefiniti dell’UE. Questo aumenta l’incertezza e, in alcuni casi, può rendere meno favorevole il calcolo per produttori e operatori commerciali.
La questione riguarda in modo particolare grandi esportatori come India, Cina e Sudafrica. Una valutazione citata nel materiale disponibile stima che il CBAM potrebbe interessare ogni anno esportazioni dei Paesi in via di sviluppo per circa 16 miliardi di dollari. Non si tratta però di una stima riferita esclusivamente a questi tre Paesi.
L’impatto economico è destinato a crescere con la progressiva eliminazione delle quote gratuite del sistema europeo di scambio delle emissioni, l’ETS. Secondo la Banca mondiale, il fattore di applicazione residuo sarà del 97,5% nel 2026, del 95% nel 2027, del 90% nel 2028, del 77,5% nel 2029 e del 51,5% nel 2030. In sostanza, il costo del carbonio riflesso dal CBAM aumenta man mano che i produttori europei ricevono una protezione minore dal prezzo ETS.
Non esiste una previsione unica e definitiva sulle entrate del 2030. Le stime cambiano in base al prezzo futuro del carbonio, ai volumi delle importazioni, all’intensità emissiva dei prodotti, alla velocità con cui vengono ritirate le quote gratuite e all’eventuale estensione del CBAM ad altri settori.
Le valutazioni disponibili indicano:
Una precedente stima collegata alla Commissione europea, citata dal Center for Global Development, ipotizzava invece entrate potenziali per 9,1 miliardi di euro nel 2030 in una formulazione più ampia.
La distanza tra questi numeri è significativa: per questo un’unica cifra presentata come certa può essere fuorviante, soprattutto mentre il CBAM è ancora in fase di applicazione progressiva e la sua futura copertura resta un elemento decisivo per le previsioni.
L’obiezione del BRICS non riguarda soltanto il possibile costo aggiuntivo per gli esportatori. Riguarda anche la destinazione del denaro. I materiali del Parlamento europeo indicano che le entrate del CBAM sono destinate al bilancio dell’UE, mentre altre analisi parlano di allocazioni legate alle priorità climatiche e di bilancio europee.
I Paesi del BRICS sostengono invece che le somme raccolte dagli esportatori dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero finanziare la riduzione delle emissioni, l’ammodernamento industriale e l’adattamento climatico nei Paesi colpiti. La richiesta si inserisce nella più ampia domanda di maggiori finanziamenti climatici per le economie in via di sviluppo.
Qui emerge la tensione centrale. L’UE presenta il CBAM come uno strumento per contrastare la «fuga di carbonio» e applicare alle importazioni un trattamento coerente con il costo interno del carbonio. Il BRICS lo considera invece una misura commerciale unilaterale, il cui peso finanziario ricade soprattutto su produttori situati fuori dall’Europa.
Una condanna diplomatica non equivale all’apertura di una controversia presso l’Organizzazione mondiale del commercio. Un procedimento formale inizierebbe normalmente con una richiesta di consultazioni da parte di uno Stato membro; se il confronto non producesse risultati, il Paese interessato potrebbe chiedere l’istituzione di un panel.
Le questioni giuridiche riguarderebbero, tra l’altro, l’eventuale discriminazione tra merci importate e produzione europea, il trattamento delle diverse tecnologie produttive e la possibilità per l’UE di giustificare la misura attraverso le eccezioni ambientali previste dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, il GATT.
La difesa europea dovrebbe concentrarsi sulla funzione del CBAM come strumento complementare al prezzo interno del carbonio dell’UE. Bruxelles può inoltre sostenere che il meccanismo riconosce il prezzo del carbonio già pagato nel Paese di produzione e mira a contrastare la fuga di carbonio, non a introdurre un dazio arbitrario. Il nodo legale è capire se questi elementi siano sufficienti a superare le contestazioni su discriminazione, obblighi di rendicontazione e trattamento dei produttori stranieri.
Le informazioni disponibili indicano che il Sudafrica ha segnalato un possibile interesse a presentare un ricorso e che India, Cina e Brasile hanno espresso preoccupazioni giuridiche o di equità. Non dimostrano però che la Cina abbia già depositato una controversia specifica sul CBAM, né che esista un procedimento coordinato dell’intero BRICS.
Lo scontro potrebbe intensificarsi con l’aumento della quota di emissioni incorporata soggetta a pagamento e con l’esperienza concreta degli esportatori nell’applicazione delle nuove regole. Accordi commerciali, negoziati e contatti bilaterali tra l’UE e i Paesi del BRICS possono offrire canali per consultazioni, cooperazione tecnica o aggiustamenti, ma non escludono automaticamente un ricorso all’OMC.
La conclusione più solida è quindi più prudente rispetto agli annunci di un’imminente «guerra commerciale del CBAM»: il BRICS ha costruito una forte opposizione politica all’approccio europeo, la pressione economica aumenterà con l’entrata a regime del meccanismo e una controversia formale è possibile. Restano però non verificati, sulla base delle informazioni disponibili, sia un ricorso coordinato del BRICS sia una specifica azione già conclusa dalla Cina presso l’OMC.