Tali accordi violerebbero l'Articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che vieta le intese tra imprese restrittive della concorrenza, come il coordinamento dei prezzi o la spartizione dei mercati.
La Commissione ha comunicato formalmente le sue preoccupazioni inviando le comunicazioni delle obiezioni a diverse aziende del settore. Questo passo indica che il regolatore ritiene di aver raccolto prove preliminari sufficienti, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.
L'indagine riguarda diverse imprese della filiera dell'erba sintetica, ma solo due sono state esplicitamente nominate nei report disponibili:
Le altre aziende non sono state rese pubbliche nei materiali forniti, e i regolatori non hanno rilasciato un elenco completo delle imprese sotto indagine.
L'indagine è iniziata nel giugno 2023, quando la Commissione Europea ha effettuato ispezioni a sorpresa (comunemente note come 'dawn raids', o blitz all'alba) presso le sedi di aziende del settore in diversi paesi UE. Questi blitz sono uno strumento investigativo standard per raccogliere documenti e comunicazioni che potrebbero rivelare un coordinamento tra concorrenti.
Le prove ottenute durante quelle ispezioni hanno poi aiutato la Commissione a confrontare la documentazione aziendale con le risposte formali alle richieste di informazioni durante l'inchiesta.
Mentre l'indagine sul cartello è ancora in corso, i regolatori hanno già imposto una sanzione procedurale.
L'8 settembre 2025, la Commissione ha multato Eurofield SAS e Unanime Sport SAS per circa 172.000 euro per aver fornito risposte incomplete alle richieste di informazioni durante l'indagine in corso.
Questa decisione è stata notevole perché ha segnato la prima volta in cui la Commissione Europea ha imposto una multa specificamente per informazioni incomplete fornite durante un'indagine antitrust. L'autorità ha concluso che le aziende non avevano pienamente rispettato una richiesta formale di informazioni emessa nell'ambito delle procedure comunitarie sulla concorrenza.
Il caso illustra come i regolatori possano sanzionare le violazioni procedurali ancor prima di giungere a una conclusione definitiva sulle accuse di concorrenza sottostanti.
Le prove disponibili non descrivono chiaramente come la presunta condotta di cartello si relazioni al riciclo dell'erba sintetica. I report sul caso si concentrano sulla concorrenza nella fornitura di erba artificiale per campi sportivi, e i materiali forniti non specificano alcun accordo o intesa legata al riciclo.
Ciò significa che un eventuale collegamento diretto tra la presunta collusione e il riciclo dell'erba sintetica rimane poco chiaro sulla base delle attuali informazioni pubbliche.
Il caso si trova attualmente nella fase della comunicazione delle obiezioni. Le aziende che ricevono le obiezioni possono:
Solo dopo questo processo la Commissione potrà decidere se le norme antitrust UE sono state effettivamente violate.
Se il regolatore dovesse confermare le sue conclusioni preliminari, potrebbe imporre ulteriori sanzioni. Per ora, la multa procedurale di 172.000 euro riguarda esclusivamente la mancata fornitura di informazioni complete, non le accuse di cartello in sé.
L'indagine sull'erba sintetica mette in luce due tendenze nell'applicazione delle norme UE sulla concorrenza:
Con le obiezioni preliminari della Commissione ora notificate, l'indagine entrerà nella sua prossima fase procedurale, prima di qualsiasi decisione finale sulla responsabilità per il presunto cartello.