Il 2 settembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Opera e confermato la decisione della Commissione di non designare Edge come gatekeeper ai sensi del DMA. La sentenza chiarisce che le soglie quantitative del DMA creano una presunzione confutabile: contano anche utilizzo ef...
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Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Opera Norway contro l’esenzione di Microsoft Edge dalle regole per i «gatekeeper» previste dal Digital Markets Act (DMA). Con la sentenza del 2 settembre 2026, i giudici hanno quindi confermato la decisione della Commissione europea del febbraio 2024: per quel servizio browser, Microsoft non deve essere designata come gatekeeper. 1
Il punto centrale della pronuncia è che il superamento delle soglie quantitative previste dal DMA non determina automaticamente la designazione. Quelle soglie fanno scattare una presunzione, ma l’impresa può confutarla con elementi sufficientemente motivati sul ruolo effettivo del servizio.
Il DMA — il regolamento europeo sui mercati digitali — mira a imporre obblighi specifici alle grandi piattaforme che fungono da passaggio essenziale tra imprese e utenti finali. Nel caso di Edge, la domanda era dunque se il browser costituisse un importante punto di accesso per le imprese che vogliono raggiungere gli utenti.
La Commissione aveva concluso di no, pur rilevando che Microsoft soddisfaceva i parametri numerici applicabili al browser. Il Tribunale ha ritenuto legittimo guardare oltre quei dati e valutare la posizione reale di Edge sul mercato. In particolare, ha considerato pertinenti la sua scala di utilizzo relativamente bassa e il confronto con i browser concorrenti, perché elementi utili a misurare la concreta importanza del servizio come canale di accesso agli utenti. 1
Nella valutazione sono entrati anche il livello di controllo autonomo di Microsoft su caratteristiche essenziali del browser, considerato l’uso del motore Blink, e l’effetto pratico del collegamento di Edge con l’ecosistema Microsoft. Secondo la Commissione, misure come la preinstallazione in Windows e la promozione del browser non bastavano a dimostrare che Edge avesse il peso richiesto per essere un importante punto di accesso. 1
Opera sosteneva che la Commissione avesse applicato in modo errato i criteri del DMA, accettando la replica di Microsoft alla presunzione nata dal superamento delle soglie. Il ricorso contestava precisamente la conclusione secondo cui Edge non fosse un importante punto di accesso per le imprese verso gli utenti finali.
I giudici non hanno accolto questa tesi. La Commissione poteva prendere in esame l’uso effettivo di Edge e confrontarlo con quello degli altri browser: entrambi i fattori sono direttamente rilevanti per capire quale sia il ruolo pratico di un browser nel collegare aziende e utenti. 1
In altre parole, le soglie non sostituiscono la verifica sostanziale prevista dal DMA. Un servizio può oltrepassare i parametri numerici e, al tempo stesso, non essere designato se le prove disponibili mettono seriamente in dubbio il suo effettivo ruolo di accesso essenziale.
Il Tribunale ha stabilito che Microsoft aveva presentato argomentazioni sufficientemente comprovate per dimostrare che Edge non costituiva un importante punto di accesso ai sensi del DMA. 1
È un passaggio rilevante anche per le future procedure di designazione. La Commissione può accettare prove capaci di superare la presunzione prevista dalla legge quando tali prove riguardano direttamente la funzione concreta del servizio nel mettere in contatto imprese e utenti finali. Per Edge, il contesto includeva la scala di utilizzo, la posizione rispetto ai browser rivali, gli aspetti tecnici e l’incidenza limitata dei vantaggi derivanti dall’ecosistema Microsoft. 1
La sentenza non svuota di significato le soglie quantitative. Conferma invece che il DMA consente un’analisi contestuale quando un’azienda porta elementi idonei a confutare la presunzione.
La pronuncia conserva il margine di valutazione della Commissione europea nei mercati delle piattaforme, spesso complessi sia sotto il profilo tecnico sia commerciale. Mostra però anche che queste decisioni possono essere sindacate dai giudici: Opera ha potuto impugnare la mancata designazione, ma il Tribunale non ha riscontrato errori sostanziali nell’analisi della Commissione. 1
Per le aziende che intendano contestare una designazione DMA — oppure una decisione di non designare un servizio — la questione decisiva non è soltanto il superamento di una soglia numerica. Occorre soprattutto valutare se la Commissione abbia esaminato correttamente l’importanza reale del servizio come collegamento fra imprese e utenti.
Il caso Edge si inserisce in una storia più lunga di conflitti concorrenziali tra Opera e Microsoft nel settore dei browser. Nel dicembre 2007 Opera denunciò alla Commissione europea l’abbinamento di Internet Explorer a Windows. La vicenda portò a impegni sulla scelta del browser, pensati per offrire agli utenti una schermata con diverse opzioni; nel 2013 Microsoft fu poi multata per 561 milioni di euro per non aver rispettato tali impegni. 4
Le due vicende pongono però questioni giuridiche differenti. Il caso precedente riguardava la condotta di Microsoft su Windows e la libertà di scelta del browser. Il contenzioso su Edge riguarda invece il test specifico del DMA: stabilire se, nella sua attuale posizione di mercato, il browser sia abbastanza importante come canale tra imprese e utenti da far scattare gli obblighi riservati ai gatekeeper. 1
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Per ora, la risposta resta negativa: Edge rimane fuori dagli obblighi DMA collegati alla designazione di gatekeeper per il servizio browser. 1
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Il 2 settembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Opera e confermato la decisione della Commissione di non designare Edge come gatekeeper ai sensi del DMA.
Il 2 settembre 2026 il Tribunale dell’Unione europea ha respinto integralmente il ricorso di Opera e confermato la decisione della Commissione di non designare Edge come gatekeeper ai sensi del DMA. La sentenza chiarisce che le soglie quantitative del DMA creano una presunzione confutabile: contano anche utilizzo effettivo, confronto con i browser concorrenti, controllo tecnico e impatto concreto dell’ecosistema...
La vicenda è distinta dalla storica denuncia di Opera sul bundling di Internet Explorer con Windows, che portò alla multa UE da 561 milioni di euro inflitta a Microsoft nel 2013.